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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 2
Iniziative
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia- Romagna realizza:
a) iniziative di sviluppo locale in Argentina, ed in particolare interventi mirati allo sviluppo locale delle zone del Paese più colpite dalla crisi economica, con specifico riferimento a quelle in cui è presente la comunità degli emiliano-romagnoli;
b) azioni di sviluppo professionale e di sviluppo e supporto all'autoimprenditorialità nei confronti degli appartenenti alla comunità italiana in Argentina che intendano rientrare in Emilia-Romagna, avvalendosi:
1) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di formazione e mercato del lavoro per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione con imprese operanti nella Regione Emilia-Romagna;
2) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente per favorire la creazione di nuove imprese nel territorio emiliano-romagnolo;
c) iniziative straordinarie di assistenza a favore di emigrati in Argentina che versino in stato di gravissimo bisogno, erogando, anche d'intesa o per il tramite dei Consolati italiani in Argentina o delle Associazioni degli emiliano-romagnoli in Argentina, contributi assistenziali straordinari a emigrati emiliano-romagnoli o a loro familiari e discendenti, nonché disponendo interventi di prima emergenza per favorire l'accoglienza di appartenenti alla comunità italiana in Argentina che intendano stabilirsi in Emilia-Romagna.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati dotati della necessaria competenza, cui potranno essere affidate ulteriori attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio e supporto che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere straordinario e sono limitati ad un biennio dall'entrata in vigore della legge medesima.

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