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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

Art. 3
Piano annuale degli interventi
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun anno di attuazione della presente legge, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione), un piano nell'ambito del quale vengono individuati modalità e criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun piano è comunicato ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli interventi da esso previsti non possono avere attuazione fino al decorso di venti giorni da detta comunicazione.
2. Ai fini dell'attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge e da svolgersi in raccordo con altre Regioni italiane, la Giunta regionale è autorizzata inoltre a disporre l'erogazione di un contributo straordinario non superiore a 136.000 euro a favore dell'"Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo - Organizzazione non lucrativa - ONLUS", con sede in Roma, via del Caravaggio n. 99.
3. La Giunta riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

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