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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 156 del 5 novembre 2002

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Iniziative
Art. 3 - Piano annuale degli interventi
Art. 4 - Norma finanziaria
Art. 5 - Entrata in vigore
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle competenze di politica estera dello Stato, promuove e attiva iniziative per contribuire a far fronte alla grave crisi economica e finanziaria che ha colpito la Repubblica Argentina, coinvolgendo la numerosa comunità di origine italiana e, all'interno di questa, emiliano-romagnola.
2. Nel porre in essere le iniziative di cui all'articolo 2, la Regione Emilia-Romagna assicura il più ampio coordinamento con gli eventuali interventi dello Stato concernenti le medesime finalità.
Art. 2
Iniziative
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Emilia- Romagna realizza:
a) iniziative di sviluppo locale in Argentina, ed in particolare interventi mirati allo sviluppo locale delle zone del Paese più colpite dalla crisi economica, con specifico riferimento a quelle in cui è presente la comunità degli emiliano-romagnoli;
b) azioni di sviluppo professionale e di sviluppo e supporto all'autoimprenditorialità nei confronti degli appartenenti alla comunità italiana in Argentina che intendano rientrare in Emilia-Romagna, avvalendosi:
1) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di formazione e mercato del lavoro per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro e di collaborazione con imprese operanti nella Regione Emilia-Romagna;
2) degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente per favorire la creazione di nuove imprese nel territorio emiliano-romagnolo;
c) iniziative straordinarie di assistenza a favore di emigrati in Argentina che versino in stato di gravissimo bisogno, erogando, anche d'intesa o per il tramite dei Consolati italiani in Argentina o delle Associazioni degli emiliano-romagnoli in Argentina, contributi assistenziali straordinari a emigrati emiliano-romagnoli o a loro familiari e discendenti, nonché disponendo interventi di prima emergenza per favorire l'accoglienza di appartenenti alla comunità italiana in Argentina che intendano stabilirsi in Emilia-Romagna.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati dotati della necessaria competenza, cui potranno essere affidate ulteriori attività di studio, assistenza, consulenza, tutoraggio e supporto che favoriscano la realizzazione degli interventi stessi.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere straordinario e sono limitati ad un biennio dall'entrata in vigore della legge medesima.
Art. 3
Piano annuale degli interventi
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun anno di attuazione della presente legge, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione di cui all'articolo 20 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione), un piano nell'ambito del quale vengono individuati modalità e criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, ciascun piano è comunicato ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli interventi da esso previsti non possono avere attuazione fino al decorso di venti giorni da detta comunicazione.
2. Ai fini dell'attuazione di iniziative coerenti con le finalità della presente legge e da svolgersi in raccordo con altre Regioni italiane, la Giunta regionale è autorizzata inoltre a disporre l'erogazione di un contributo straordinario non superiore a 136.000 euro a favore dell'"Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo - Organizzazione non lucrativa - ONLUS", con sede in Roma, via del Caravaggio n. 99.
3. La Giunta riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito della Unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 - Fondi speciali - per provvedimenti in corso di approvazione a valere sul capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 21 dell'elenco n. 2 allegato alla legge regionale 1 agosto 2002, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione) e con l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito di una specifica Unità previsionale di base, nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità.
2. Per l'esercizio 2002, ove necessario, la Giunta della Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad apportare con proprio atto le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa, a norma di quanto disposto dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004) e per gli esercizi successivi sarà la legge annuale del bilancio di previsione a determinare l'entità degli stanziamenti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 04 novembre 2002 VASCO ERRANI

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