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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 18
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è disposto quanto segue:
a) Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali è apportata la seguente integrazione: Cap. 35305 " Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47) " .
Esercizio 2003: Euro 1.800.000,00
b) E' disposta la seguente autorizzazione a valere sul capitolo sottoindicato: Cap. 35720 " Contributi in conto capitale a favore di comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47) " .
Esercizio 2003: Euro 150.000,00.

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