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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36

MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

(Legge di pura modifica.

Vedi art. 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 179 del 20 dicembre 2002

Art. 1
Modifica dell'articolo 233 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)
1.
L'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"Art. 233
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti enti:
a) comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;
b) province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.
5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno

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