LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36
MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
(Legge di pura modifica.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 179 del 20 dicembre 2002
Art. 2
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.