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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002

Capo I
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
Art. 8
Atti di apposizione del vincolo espropriativo
1. I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonchè attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.
3. Gli atti deliberativi indicati ai commi 1 e 2, nonchè i relativi avvisi pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, devono esplicitamente indicare che l'efficacia degli stessi comporta apposizione del vincolo espropriativo.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del d.p.r. 327/2001 Sito esterno, per piano urbanistico generale si intende il POC di cui all'articolo 30 della l.r. 20/2000.

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