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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002

Capo II
Disposizioni particolari in merito alla procedura di apposizione del vincolo
Art. 9
Comunicazione di avviso della procedura di apposizione del vincolo
1. Nei casi in cui il vincolo espropriativo sia apposto mediante variante specifica al POC, avente ad oggetto la localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero mediante uno degli atti previsti all'articolo 8, comma 2, l'avvio del procedimento è comunicato ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera.
2. La comunicazione è effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi soggetti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a seguito:
a) dell'adozione della variante specifica al POC;
b) della conclusione della conferenza preliminare prevista dall'articolo 40, comma 2, della l.r. n. 20/2000;
c) del deposito del progetto dell'opera oggetto della conferenza di servizi, intesa o altro atto comunque denominato in variante al POC.
3. Nella comunicazione devono essere indicati il luogo di deposito della variante specifica e dell'atto da cui derivi il vincolo espropriativo ed il nominativo del responsabile del procedimento. I proprietari delle aree possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, qualora il vincolo espropriativo sia apposto attraverso il POC, la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione di cui all'articolo 10, comma 2, prende luogo della comunicazione individuale e la partecipazione dei proprietari degli immobili interessati dal vincolo espropriativo avviene nell'ambito delle forme previste dall'articolo 10, comma 3.
Art. 10
Vincolo apposto con POC, variante specifica, o con accordo di programma
1. Nel caso in cui il vincolo espropriativo venga apposto nell'ambito della predisposizione del POC o di variante specifica o tramite un accordo di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, il Comune o l'ente che promuove l'accordo di programma è tenuto a predisporre un allegato che indichi le aree interessate dai vincoli espropriativi e i nominativi di coloro che risultino proprietari delle stesse secondo le risultanze dei registri catastali.
2. Ai fini della presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati dal vincolo, l'avviso dell'avvenuta adozione del POC o di variante specifica nonchè quello dell'avvenuta conclusione dell'accordo preliminare, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, deve riportare l'esplicita indicazione che il piano, la variante e l'accordo di programma sono preordinati all'apposizione del vincolo espropriativo e che gli stessi contengono un allegato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni. In sede di approvazione del POC ovvero di variante specifica e in sede di conclusione dell'accordo di programma il Consiglio comunale o le altre amministrazioni competenti sono tenuti all'esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi.
Art. 11
Vincolo apposto con conferenza di servizi e altri atti
1. Nel caso in cui l'apposizione del vincolo espropriativo derivi, secondo la legislazione vigente, da una conferenza di servizi, ovvero da una intesa o altro atto comunque denominato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, al progetto dell'opera deve essere allegato un elaborato in cui sono elencate le aree interessate dal vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultino proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
2. Copia del progetto e dell'elaborato allegato sono depositati presso la sede dell'amministrazione procedente. Dell'avvenuto deposito è data altresì notizia mediante la pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e su uno o più quotidiani diffusi nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'avviso deve altresì indicare che gli esiti finali della conferenza di servizi, nonchè l'intesa o l'atto di cui al comma 1, comportano apposizione del vincolo espropriativo e che è stato predisposto l'elaborato relativo alle aree interessate dal vincolo.
3. Entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, gli interessati possono formulare osservazioni. Le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, nonchè quelle che approvano l'intesa o altro atto, sono tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate, ai fini dell'assunzione delle decisioni finali.
Art. 12
Approvazione del progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche
1. Nei casi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, trovano applicazione le disposizioni del presente articolo, fatti salvi i procedimenti speciali previsti dalla legislazione statale o regionale per i quali l'approvazione del progetto di un'opera comporta variante agli strumenti urbanistici.
2. Qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità non risulti conforme alle previsioni del piano strutturale comunale (PSC), l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione trasmette il progetto preliminare dell'opera al Consiglio comunale, il quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento. La determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare comporta l'avvio del procedimento di variante al PSC, secondo quanto disposto dall'articolo 32 della l.r. 20/2000.
3. Il progetto preliminare, predisposto ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 Sito esterno (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e relative norme regolamentari, deve contenere gli elaborati relativi alla variazione del PSC, nonchè gli elementi che consentano di valutare sia gli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera proposta sia le misure necessarie per l'inserimento della stessa nel territorio.
4. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di approvazione della variante al PSC il valore e gli effetti di approvazione di POC o di variante specifica allo stesso, comportante apposizione del vincolo espropriativo, qualora:
a) gli elaborati ed elementi conoscitivi e valutativi, predisposti ai sensi del comma 2 dall'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, presentino i contenuti necessari per l'approvazione del POC o di variante specifica allo stesso;
b) siano acquisiti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dall'articolo 34, comma 3 della l.r. 20/2000;
c) siano seguite le forme di concertazione e di partecipazione previste dall'articolo 34, commi 2 e 5 della l.r. 20/2000;
d) trovi applicazione quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della presente legge.
5. Nel caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia prevista dal PSC ma non risulti conforme alle previsioni del POC, la determinazione positiva del Consiglio comunale sul progetto preliminare, trasmesso dall'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero dal soggetto privato che chiede l'espropriazione, costituisce adozione di POC o di variante allo stesso. Il piano è approvato secondo le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 10 della presente legge.
6. Nel medesimo caso di cui al comma 5 la delibera di approvazione della variante al POC comporta altresì dichiarazione di pubblica utilità qualora l'autorità competente all'approvazione del progetto preliminare ovvero il soggetto privato che chiede l'espropriazione ne faccia espressa richiesta trasmettendo all'amministrazione comunale il progetto definitivo dell'opera, in luogo di quello preliminare. In tale caso il POC o la variante allo stesso è approvata con le modalità previste dall'articolo 34 della l.r. 20/2000, come integrato dall'articolo 17 della presente legge.
7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 trovano altresì applicazione qualora l'approvazione del progetto definitivo od esecutivo o di varianti in corso d'opera comporti modifiche al progetto preliminare, fatti salvi i casi delle variazioni delle aree soggette ad esproprio che non comportino la localizzazione dell'opera al di fuori delle zone di rispetto previste dalla legislazione vigente. Le variazioni delle aree soggette ad esproprio sono approvate dall'autorità espropriante, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

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