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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 180 del 20 dicembre 2002

Capo III
Durata del vincolo espropriativo
Art. 13
Termini di efficacia del vincolo espropriativo
1. Il vincolo espropriativo si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione del POC o della sua variante nonchè uno degli atti di natura negoziale di cui all'articolo 8, comma 2 ed ha durata di cinque anni, salvo che specifiche disposizioni regionali o statali prevedano un diverso termine di durata. Entro il medesimo termine deve essere emanato l'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
2. Qualora non venga dichiarata la pubblica utilità entro il termine di cui al comma 1, il vincolo apposto decade e le aree interessate sono sottoposte al regime giuridico di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).
3. Il vincolo decaduto può essere motivatamente reiterato, per una sola volta, attraverso uno degli atti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nella normativa statale e regionale relativa alle dotazioni territoriali e fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del d.p.r. 327/2001 Sito esterno.
Art. 14
Realizzazione di una diversa opera pubblica
1. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio comunale può disporre la realizzazione sul bene vincolato di opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel POC, mediante adozione di variante allo stesso ai sensi dell'articolo 34 della l.r. 20/2000.

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