LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA
L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 5
Soggetti beneficiari
1.
Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:
a)
imprese singole o associate;
b)
enti locali territoriali e loro forme associative, altri enti pubblici;
c)
associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al titolo II del libro I del codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 2;
d)
centri di servizio e di assistenza tecnica, promossi dall'associazionismo economico e sindacale delle imprese e cooperative turistiche, con i limiti e le indicazioni previste in apposito regolamento, per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 6.