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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 40

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 11 GENNAIO 1993, N. 3 (DISCIPLINA DELL'OFFERTA TURISTICA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI. ABROGAZIONE DELLA L.R. 6 LUGLIO 1984 N. 38)

Titolo VI
CUMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
Cumulo dei contributi
1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) ai sensi della presente legge sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c) ai sensi della presente legge, per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50 per cento della spesa ammessa a contributo.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.
Art. 20
Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della Legge 30 dicembre 1989, n. 424 Sito esterno (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2594 ( Legge 424/89 Sito esterno - art. 1 - commi 1 e 2 - Delibera del Consiglio regionale 1363/00 - Provvedimento di ammissione a contributo delle domande presentate entro l'8 maggio 2000), che pur essendo stati iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2001 (Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi della Legge 30 dicembre 1989, n. 424 Sito esterno) per il 31 dicembre 2001. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell'atto di assegnazione, relativi alla Legge n. 424 del 1989 Sito esterno. I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 2594 del 2000.
Art. 21
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 22
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e successive modificazioni;
b) le lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 43 e il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo).
Art. 23
Norma transitoria
1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 3 del 1993 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.
2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale n. 32 del 1988 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.
3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l'abbattimento degli interessi, presso i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al capo V della legge regionale n. 3 del 1993, erogati ai sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di cui al titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di cui all'articolo 3, comma 2 dal momento della loro entrata in vigore.
4. In sede di prima applicazione della presente legge il termine indicato all'articolo 10, comma 2 è elevato da dodici a diciotto mesi.
Art. 24
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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