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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 6

(sostituito comma 4 da art. 36 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)

Programma regionale
1. La Giunta regionale, sentite le Province, le Comunità Montane ed i Comuni interessati, adotta il programma triennale degli interventi. Il programma è approvato, sentita la Commissione consiliare competente, entro il mese di gennaio di ciascun triennio.
2. Il programma triennale individua sulla base degli interventi di cui all'art. 8 e nell'ambito delle risorse che saranno annualmente definite nella legge di approvazione del bilancio regionale:
a) gli interventi prioritari;
b) le caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti;
c) i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ed i tempi di realizzazione.
3. Eventuali modifiche all'ordine di priorità indicato nel programma triennale rese necessarie da oggettive difficoltà che attengono alla fattibilità possono essere autorizzate dalla Giunta regionale purché non alterino i criteri programmatici posti alla base della formulazione dello stesso.
4. La Giunta regionale, ravvisata l'esigenza di investimenti urgenti e necessari al fine di garantire il corretto funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare, d'intesa con le Province interessate, piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi, in particolare per migliorare la sicurezza.
5. Gli interventi contenuti nel piano stralcio saranno finanziati purché realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. La Giunta regionale approva il piano operativo annuale entro il mese di maggio di ogni anno.

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