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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 10
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito della Conferenza Regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):
a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.
2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno.

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