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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 172 del 9 dicembre 2002

Art. 6
Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione
1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione Sito esterno, le Province e i Comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo 10 della legge n. 383 del 2000 Sito esterno.

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