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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2013, n. 15

L.R. 30 giugno 2014, n. 8

Art. 15

(modificato comma 1 da art. 32 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

(come disposto da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato abrogato dal 1 luglio 2015)

(come disposto dal comma 2 art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8 il presente comma è stato modificato dal 1 luglio 2015)

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