Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Art. 16

(già sostituito comma 2 da art. 52 L.R. 30 luglio 2013, n. 15, poi modificato comma 1 e aggiunto comma 2 bis. da art. 36 L.R. 15 luglio 2015, n. 11)

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. L'insediamento delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.

Espandi Indice