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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Art. 7

(modificato comma 1 da art. 26 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nel registro regionale.
2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

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