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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

Titolo III
SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE
Art. 7

(modificato comma 1 da art. 26 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale
1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nel registro regionale.
2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.
Art. 8

(modificato comma 3 da art. 27 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Fornitura di spazi e attrezzature
1. Ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.
2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:
a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.
Art. 9

(già sostituito comma 1 e modificato comma 3 da art. 28 L.R. 30 giugno 2014, n. 8, abrogato comma 2 da art. 47 L.R. 30 giugno 2014, n. 8, infine sostituito intero articolo da art. 35 L.R. 15 luglio 2015, n. 11)

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo
1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni aventi rilevanza regionale iscritte al registro di cui all'articolo 4 per la realizzazione di progetti di interesse e diffusione regionale, nonché di sostegno e valorizzazione delle attività delle associazioni a rilevanza locale.
2. La Regione assegna altresì contributi a soggetti gestori di centri di servizio per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale iscritte. A tal fine, i medesimi soggetti erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi offrendo consulenza e assistenza qualificata, strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività, nonché assumendo iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad associazioni di promozione sociale.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto:
a) stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui al comma 1;
b) definisce le modalità i criteri per l'individuazione dei soggetti gestori di cui al comma 2, nonché le modalità e le procedure per l'assegnazione a questi dei contributi di cui al medesimo comma.
Diritto di partecipazione e di informazione
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 6 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), in materia di piani di zona:
a) possono partecipare alle fasi istruttorie di programmazione pubblica, progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi nei settori cui si riferisce la loro attività e, successivamente, quali attori e realizzatori di azioni specifiche, sia in autonomia, sia in collaborazione con la pubblica amministrazione, secondo le norme nazionali e regionali di riferimento;
b) possono proporre alla Regione ed agli enti locali, ciascuno per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
c) possono stipulare dei patti di solidarietà territoriale che si sostanziano in accordi redatti ai sensi della normativa e secondo quanto stabilito dagli strumenti di programmazione regionali;
d) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono il diritto di partecipazione e di informazione delle associazioni di promozione sociale. La Regione, inoltre, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.
Art. 11
Formazione, aggiornamento e qualificazione
1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.
Art. 12

(modificato comma 1 da art. 30 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici
1. La Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.
2. Gli Enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.
3. Le convenzioni debbono precisare almeno:
a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;
b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;
c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'Ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'Associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;
d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;
e) le modalità di rimborso delle spese documentate;
f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.
4. Gli Enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.
Art. 13
Criteri di priorità per le convenzioni
1. La scelta, da parte degli Enti pubblici di cui all'articolo 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:
a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;
c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;
f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;
g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.
2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.
Art. 14

(modificata lett. c) comma 3, sostituito comma 4 da art. 31 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale
1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999.
2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo Settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;
b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;
d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.
4. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e sentito l'Osservatorio, promuove di norma ogni tre anni la Conferenza regionale della promozione sociale cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.
Art. 15

(modificato comma 1 da art. 32 L.R. 30 giugno 2014, n. 8)

Riduzione di tributi locali
1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla presente legge.
Art. 16

(già sostituito comma 2 da art. 52 L.R. 30 luglio 2013, n. 15, poi modificato comma 1 e aggiunto comma 2 bis. da art. 36 L.R. 15 luglio 2015, n. 11)

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi
1. Le associazioni di promozione sociale iscritte devono dare comunicazione ai Comuni in merito alla loro sede ed ai locali in cui intendono svolgere le proprie attività. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 Sito esterno), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. L'insediamento delle associazioni è subordinato alla verifica dell'osservanza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, non comporta il mutamento d'uso delle unità immobiliari esistenti e il pagamento del contributo di costruzione ed è attuato, in assenza di opere edilizie, senza titolo abilitativo.
2 bis. Le associazioni possono accedere ai benefici di cui al presente articolo a condizione che le attività svolte nelle sedi interessate siano di promozione sociale. Altre attività sono ammesse solo se strumentali e accessorie a quelle di promozione sociale.
Attività di controllo
1. La Regione stabilisce criteri e modalità di controllo sia diretto, sia avvalendosi degli enti locali, sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento. Le modalità di controllo devono essere improntate alla massima semplificazione del sistema e alla informatizzazione delle procedure e sono ispirate ai principi di coordinamento e collaborazione tra gli enti coinvolti.
2. Il mancato assolvimento da parte delle associazioni agli obblighi previsti dalle procedure di controllo comporta la cancellazione delle stesse dal registro.
3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, la Regione procede alla cancellazione dal registro.
4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3 è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

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