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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

Art. 24

(abrogata lett. c) e modificate lett. e) e f) del comma 2, aggiunto comma 3-bis da art. 25 L.R. 3 giugno 2003 n. 10)

Commissioni provinciali
1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazioni per pubblica utilità, la Regione istituisce presso ogni Provincia la Commissione per la determinazione del valore agricolo medio, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o da un suo delegato;
c) abrogata
d) dal Presidente dell'Agenzia casa Emilia-Romagna (ACER) della Provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia ...;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Con apposito regolamento la Provincia disciplina, in particolare, la designazione e nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione, e integra il numero degli esperti fino ad un massimo di tre, scelti anche fra le categorie professionali.
3-bis Fino all'approvazione del regolamento provinciale, le funzioni di cui all'articolo 25 sono svolte dalle Commissioni per la determinazione del valore agricolo medio nell'attuale composizione.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio 2004, n. 73, pubblicata nella G.U. del 10 marzo 2004 n. 10, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo in riferimento all'art. 117, terzo comma della Costituuzione, e non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere l) ed m) della Costituzione, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18 febbraio 2003 e depositato in cancelleria il 27 febbraio 2003.

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 2016, n. 9 il comma 3 si interpreta nel senso che, fermo restando l'obbligo di puntuale motivazione, nonché della corresponsione al proprietario dell'indennità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)), il divieto di reiterare più di una volta il vincolo espropriativo decaduto non trova applicazione per il completamento di opere pubbliche o di interesse pubblico lineari la cui progettazione preveda la realizzazione per lotti o stralci funzionali, secondo la normativa vigente.)

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