Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 17
Fondo per la conservazione della natura
1. Nell'ambito dei capitoli sottoindicati e afferenti alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è stabilito quanto segue:
a) Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) è disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro 147.250,00 (Cap. 38050)
b) Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977, è disposta, per l'esercizio 2003 un'autorizzazione di spesa di Euro 38.000,00 (Cap. 38070)

Espandi Indice