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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 3
Fondo regionale per la montagna
1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'articolo 47 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad Euro 2.583.000,00, per l'esercizio 2003, a valere sul Cap.03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna.

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