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Documento Finanziario: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 38

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2003-2005

Art. 36

(già modificato comma 3 da art. 40 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 , ancora sostituito comma 3 da art. 34 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, in seguito sostituito comma 3 da art. 27 L.R. 26 luglio 2011 n. 10)

Programma regionale di investimenti in sanità
1. La Regione Emilia-Romagna approva il programma regionale degli investimenti in sanità.
2. Il programma include progetti da finanziare a norma di quanto disposto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), che possono fruire anche di integrazione finanziaria con mezzi propri della Regione, e progetti finanziati esclusivamente con mezzi propri della Regione.
3. Per tali progetti la Regione è autorizzata a concedere finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL., alle Aziende Ospedaliere e agli Istituti Ortopedici Rizzoli per la realizzazione, ristrutturazione, acquisto, completamento di strutture, relativi impianti e attrezzature, nonché per l'acquisto di tecnologie sanitarie, informatiche e di altri beni ad utilità pluriennale aventi finalità sanitaria e socio-sanitaria, anche al fine dell'adeguamento alle normative in tema di sicurezza e accreditamento del patrimonio sanitario e socio-assistenziale. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti. Costituiscono altresì investimenti l'acquisto di azioni o quote in società partecipate per la fornitura di servizi sanitari e socio-assistenziali.
4. La Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al capitolo 86500 " Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese di investimento " afferente all'U.P.B. 1.7.2.3.29150 " Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione " e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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