LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2
NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003
Art. 55
Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5
1.
La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
" Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" Gli interventi di cui al comma 1 "
sono sostituite dalle seguenti: " Gli interventi socio- assistenziali " .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" e delle relative Unità di valutazione geriatrica. "
sono sostituite dalle seguenti: " e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale. " .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .