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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 2

NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 55
1.
La rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 (Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti) è sostituita dalla seguente:
" Interventi socio- assistenziali rivolti agli anziani " .
2.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" Gli interventi di cui al comma 1 "
sono sostituite dalle seguenti:
" Gli interventi socio- assistenziali " .
3.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole
" e delle relative Unità di valutazione geriatrica. "
sono sostituite dalle seguenti:
" e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale. " .
4.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, di cui all'articolo 9, comma 6 della presente legge, è così sostituita:
"a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell'anziano e l'accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali; "
5.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituito:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell'accordo di programma e ne organizza le attività. " .
6.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è così sostituita:
"b) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e certificazioni dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul territorio e delle opzioni del cittadino; " .
7.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l'attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali. " .

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