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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 37
Comunicazione di avvio di attività
1. Chiunque avvia una attività che comporta l'erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione è tenuto, per consentire l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a darne comunicazione al Comune in cui svolge l'attività, con le modalità ed i termini stabiliti dalla direttiva prevista all'articolo 35, comma 2.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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