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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 43
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
1. Gli Enti locali, per affrontare specifiche problematiche sociali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 20.
2. All'istruttoria pubblica partecipano i soggetti di cui all'articolo 20, attivi nel territorio di riferimento in ordine alle problematiche sociali individuate, le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.
3. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con l'individuazione di progetti d'intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti di cui all'articolo 20 che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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