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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 61
1.
All' articolo 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana) è aggiunto il seguente comma 5 bis:
"5 bis. Costituisce titolo di priorità per la concessione dei contributi regionali, la previsione, nel programma di riqualificazione urbana, di interventi sociali ricompresi nel Piano di zona, da attuarsi negli ambiti oggetto dell'intervento di riqualificazione. " .

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. 22 dicembre 2009 n. 24, la Giunta regionale, con le procedure di cui al presente comma, previa verifica dei risultati della relativa sperimentazione, potrà estendere ad altri servizi che prevedono il concorso economico della Regione i principi previsti da tale disposizione, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie numerose, fatta salva la normativa specifica per quelli sanitari e per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera b) e dall’ art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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