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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 1
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11) è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, gli indirizzi e il programma di acquisto, valorizzazione, gestione e vendita dei beni mobili e immobili. A tal fine per i beni culturali e ambientali la Giunta acquisisce oltre ai pareri previsti dalla legge anche il parere dell'IBACN, Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali. " .

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