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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 4
1.
Al termine della rubrica dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la parola
" indisponibili " .
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" concessione "
è inserita la seguente locuzione:
" nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale " .
3.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole
" dalla Giunta regionale "
sono sostituite dalla seguente locuzione:
" dal responsabile della struttura competente in materia di demanio e patrimonio " .
4.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 dopo la parola
" pubblico "
è inserita la seguente locuzione:
" , o una società a prevalente capitale pubblico, " .
5.
Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 10 del 2000 le parole
" dalle leggi statali e "
sono sostituite dalle seguenti:
" da altre leggi " .

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