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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 marzo 2003, n. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, N. 10

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 1, 2, 4, 6, 7, 8,9 bis, 10, 11, 12, 13, 14, 16 della L.R. 25 febbraio 2000 n.10)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 33 del 13 marzo 2003

Art. 9
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituito dal seguente:
"1. All'alienazione di beni immobili deve essere data idonea pubblicizzazione. " .
2.
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è sostituita dalla seguente:
"a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 250.000 Euro. Tale limite può essere periodicamente aggiornato, con provvedimento della Giunta regionale da pubblicarsi per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, in base alle variazioni accertate dall'Istituto centrale di statistica nei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; " .
3.
Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 è aggiunta la seguente locuzione:
" A tal fine sono equiparati agli enti pubblici le società a prevalente capitale pubblico. " .
4.
Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2000 sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. I beni immobili appartenenti al demanio regionale a norma dell'articolo 822 del codice civile, possono essere alienati nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
4 ter. La Giunta regionale può procedere alla dismissione di immobili avvalendosi delle disposizioni statali in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. " .

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