Art. 3
(abrogato da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)
Limite alla copertura di posti vacanti
abrogato
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 4 dell'art.1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, le disposizioni del presente articolo si applicano alle programmazioni dei fabbisogni effettuate a partire dall'1 gennaio 2003