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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - NORME GENERALI
Espandere area tit2 Titolo II - TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Espandere area tit3 Titolo III - ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Espandere area tit4 Titolo IV - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1

(modificato comma 1 da art. 22 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'articolo 117 della Costituzione Sito esterno, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59 Sito esterno), e del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).
2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e turismo si informa ai principi dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione Sito esterno;
b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.
Art. 2

(modificato comma 1 da art. 23 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Definizione e attività distintive delle agenzie di viaggio e turismo
1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti. Le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente anche in via telematica se compatibile.
Art. 3

(inserito comma 1 bis. da art. 24 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Attività accessorie delle agenzie di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere in forma non esclusiva e nel rispetto delle specifiche norme di settore che le regolano, oltre alle attività distintive di cui all'articolo 2, anche le seguenti attività accessorie:
a) la prenotazione, la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei e altri tipi di trasporto;
b) l'accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti;
c) la prenotazione di servizi ricettivi e di albergo nonché di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
d) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche nonché l'attività di educazione al viaggio e al turismo responsabile, di sensibilizzazione al rispetto della persona e dell'ambiente naturale anche attraverso la distribuzione di appositi materiali informativi;
e) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
g) la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
i) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazione, di polizze a garanzia dell'annullamento del viaggio, degli infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
j) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative, video e cd rom turistici nonché di souvenir, magliette e altri articoli inerenti l'attività delle agenzie di viaggio;
k) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) l'organizzazione delle attività congressuali, convegnistiche e fieristiche;
m) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
1 bis. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito altresì lo svolgimento di ulteriori attività, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio e turismo sia prevalente rispetto alle altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.
Art. 4
Competenze della Provincia dei Comuni e delle Unioni di Comuni
1. I Comuni e le Unioni di Comuni territorialmente competenti esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo:
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19 e 20;
b) applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative al riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT), nonché le funzioni di controllo di cui all'articolo 21.
3. La Regione, le Province e i Comuni sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 5

(aggiunto comma 2 bis da art. 39 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4 , poi sostituito intero articolo da art. 25 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, infine modificati commi 1 e 6 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo
1. Chiunque intende esercitare l'attività di agenzia di viaggio e turismo presenta allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente, ... la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA deve attestare il possesso dei requisiti di cui al comma 3 ed essere corredata dal progetto di utilizzazione dei locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La segnalazione deve essere redatta sul modello approvato con atto della Giunta regionale, che stabilisce altresì la documentazione da allegare alla segnalazione.
3. Per l'apertura delle agenzie di viaggio e turismo e per l'esercizio delle relative attività sono necessari:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli articoli 9 e 10;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
4. Per l'apertura di agenzie di viaggio e turismo da parte di persone fisiche o persone giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sono fatte salve le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
5. La SCIA può prevedere l'apertura di agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero arco dell'anno solare nelle località in cui la frequentazione turistica ha carattere stagionale.
6. Il Comune e le Unioni di comuni, con le modalità stabilite dall'atto di Giunta di cui al comma 2, preventivamente rispetto alla presentazione della SCIA accertano che la denominazione prescelta non sia uguale o tale da confondersi con altre già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
Art. 6

(già sostituito da art. 39 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4) , nuovamente sostituito da art. 26 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.
2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.
Art. 7

(modificato comma 1 da art. 27 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Uffici biglietteria
1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio regionale, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono avere presentato la SCIA.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limita alla vendita di biglietti ferroviari, ovvero delle linee di navigazione marittima, lacuale o fluviale operanti all'interno del territorio regionale.
Contenuto della SCIA
1. La SCIA deve indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b) il titolare, persona fisica o giuridica, il codice fiscale, l'esatta denominazione o la ragione sociale e il legale rappresentante in caso di società;
c) l'attività da svolgere;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, ai sensi dell'articolo 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio;
g) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata con apposita SCIA.
Requisiti strutturali
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie devono possedere i seguenti requisiti strutturali:
a) locali idonei ai sensi della normativa vigente;
b) insegne visibili dell'attività dell'impresa;
c) attrezzature tecnologiche adeguate alle attività da esercitare.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), non sono richiesti per le agenzie che operano esclusivamente in via telematica.
Requisiti professionali
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, la persona fisica titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale in caso di società, oppure, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei necessari requisiti professionali.
2. Il possesso dei requisiti professionali è dimostrato dall'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) o dall'aver frequentato apposito percorso formativo abilitante.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico nonché i termini per l'effettuazione dei percorsi formativi stessi.
4. Il direttore tecnico presta la propria attività con carattere di continuità.
Art. 11

(modificati commi 2 e 3 da art. 31 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi sostituito da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Chiusura temporanea dell'agenzia
1. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea di una sede principale, secondaria o filiale di agenzia ne deve informare, indicandone i motivi, il periodo e la durata, il Comune o l'Unione di Comuni di competenza. Tale informazione deve altresì essere fornita agli utenti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza del periodo di chiusura.
2. Il termine di chiusura non può essere superiore a sei mesi all'anno. È ammessa una sola proroga per un periodo non superiore a tre mesi, in base a comprovate ragioni, da comunicare al Comune o all'Unione di Comuni, che può vietare la proroga entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui la chiusura avvenga senza l'avviso di cui al comma 1 o che l'ufficio non sia riaperto decorso il termine di proroga, o a seguito del diniego della proroga da parte del Comune o dell'Unione di Comuni intervenuto entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 22.
Art. 12

(sostituito da art. 32 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Elenco delle agenzie di viaggio e turismo
1. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali.
2. Il Comune e le Unioni di Comuni danno tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.
Titolo II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Deposito cauzionale
abrogato.
Art. 14

(sostituito da art. 33 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 3 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
4. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
Art. 15

(modificate lett. k), m), o) al comma 1, modificati commi 2, 4 e 5 da art. 34 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, successivamente sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:
a) soggetto produttore e organizzatore;
b) date di svolgimento;
c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) periodo di validità del programma;
i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con l'indicazione dei rischi coperti;
j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
k) estremi della SCIA;
l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, nonché del decreto legislativo n. 79 del 2011;
n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'articolo 17;
o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 Sito esterno (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni.
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).
5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 35 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Agenzie sicure in Emilia-Romagna
1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet della Regione.
2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle Associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992.
Art. 17

(sostituito comma 2 da art. 34 L.R. 23 luglio 2010, n. 7) , modificata lett. c) comma 4 da art. 36 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Fondo di garanzia danni
1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" di cui all'articolo 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'articolo 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'articolo 2 nè al prestatore del servizio.
2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;
b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;
c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16;
d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.
4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un Comitato composto:
a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;
b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;
c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle Associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992;
d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.
5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Titolo III
ATTIVITÀ DI ALTRI SOGGETTI
Art. 18

(modificato comma 3 da art. 37 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Associazioni senza scopo di lucro
1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, regionale o provinciale sono autorizzate ad esercitare le attività di organizzazione di viaggi esclusivamente per i propri associati, che risultino iscritti da almeno tre mesi, anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. Tale previsione non si applica a membri di organi statutari delle associazioni, eletti entro il termine di cui sopra.
2. Le associazioni sono tenute ad inviare, al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno il programma delle singole iniziative previste; sono tenute, altresì, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni a detti programmi e comunque prima dell'inizio dell'attività.
3. Le associazioni senza scopo di lucro devono stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
4. Nei programmi delle iniziative devono essere precisate le condizioni di annullamento del viaggio, la dicitura che trattasi di iniziativa riservata esclusivamente agli associati e gli estremi della garanzia assicurativa.
Art. 19

(modificato comma 3 da art. 38 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Attività di organizzazione di viaggi in forma non professionale
1. Gli enti, le associazioni e i comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 18, che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, appartenenti o iscritti, l'effettuazione di viaggi, possono promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione.
2. Tali viaggi devono avere una durata non superiore a cinque giorni salvo una durata superiore in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze particolari di cui deve essere data preventiva comunicazione al Comune o all'Unione di Comuni, indicando la data di svolgimento, il numero preventivato di partecipanti, l'itinerario e i motivi del viaggio. In ogni caso non si possono effettuare gite, nell'anno solare, per un periodo complessivo superiore a cinquanta giorni.
3. Per tutte le iniziative di cui al comma 2, gli organismi organizzatori devono stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti agli iscritti dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
Art. 20

(modificati commi 4 e 5 da art. 39 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Commercializzazione di servizi turistici
1. Non sono soggette alla specifica disciplina della presente legge le imprese fornitrici di singoli servizi turistici, la cui attività sia disciplinata dalle relative normative di settore.
2. I fornitori di un singolo servizio turistico attinente a viaggi e soggiorni, con particolare riguardo ai trasporti e alla ricettività, possono esercitare le attività di prenotazione e commercializzazione del proprio prodotto:
a) direttamente, attraverso la propria organizzazione strutturale;
b) mediante affidamento della gestione delle suddette attività ad un organismo associativo, consortile, cooperativo o societario, costituito dall'aggregazione di fornitori del singolo medesimo servizio turistico;
c) mediante affidamento della gestione di specifiche attività di prenotazione e vendita del singolo e medesimo servizio, con apposito contratto di concessione ad imprenditori abilitati allo svolgimento di tali attività.
3. Per i soggetti indicati al comma 2 è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
4. I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998 possono esercitare l'attività di commercializzazione solo ed esclusivamente per la vendita integrata dei singoli servizi turistici forniti dalle imprese aderenti ai medesimi raggruppamenti nell'ambito dei progetti presentati e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 7 del 1998. L'esercizio di tale attività comporta l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione all'attività svolta, così come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011. Per tali raggruppamenti è espressamente escluso l'esercizio delle attività proprie di agenzia di viaggio indicate all'articolo 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano in tutti i casi in cui si configuri l'attività di commercializzazione di pacchetti turistici, così come definiti dal decreto legislativo n. 79 del 2011.
Art. 21
Servizi di prenotazione turistica negli IAT (1)
1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di IAT, le Province competenti per territorio verificano la rispondenza dei servizi erogati dagli uffici di informazione e accoglienza turistica agli standard di qualità definiti con apposito atto della Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni statali, ed agli eventuali standard integrativi che le Province stesse possono definire, in rapporto alle peculiarità dell'offerta e dei prodotti turistici del loro territorio.
2. L'attività relativa ai servizi di accoglienza e di informazione turistica, di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, svolta presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica, riconosciuti IAT ai sensi del comma 1, può comprendere la prenotazione di servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive dell'Emilia-Romagna. La presenza di questo servizio deve essere opportunamente segnalata all'esterno dell'edificio.
3. La prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive può essere effettuata, presso gli IAT di cui al comma 2, limitatamente al turismo in entrata in Emilia-Romagna, soltanto da agenzie di viaggio e turismo, secondo quanto previsto, per l'affidamento del servizio, dal comma 4.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono selezionati dal Comune o dalla Provincia competente per territorio a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi, nonché delle specifiche indicazioni da prevedersi nelle direttive applicative di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 7 del 1998.
5. L'effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un'agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall'eventuale affidamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 5 della legge regionale n. 7 del 1998.
6. La sola prenotazione del pernottamento in strutture ricettive può essere effettuata direttamente dal personale addetto agli IAT, di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale n. 7 del 1998, esclusivamente a favore di turisti che accedono agli IAT, in forma di "last minute" e per strutture ricettive del territorio comunale di competenza.
Titolo IV
SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE. SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sospensione dell'esercizio
1. Il Comune o l'Unione di Comuni dispone la sospensione dell'apertura o dell'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali o sedi secondarie per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi:
a) qualora venga meno uno o più dei requisiti professionali oppure uno o più dei requisiti strutturali previsti per l'esercizio dell'agenzia, fatti salvi i casi e le modalità espressamente disciplinati dalla presente legge;
b) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle per cui è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività;
c) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le aperture a carattere stagionale di cui all'articolo 5, comma 5;
d) qualora vengano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni delle norme previste dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, relativa ai viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" e dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa alle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita con l'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994);
e) qualora l'agenzia non comunichi al Comune o all'Unione di Comuni entro cinque giorni la cessazione per qualsiasi causa dell'attività del direttore tecnico indicato nella SCIA, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dal Comune;
f) qualora la chiusura temporanea dell'agenzia non rispetti le modalità di cui all'articolo 11, comma 3;
g) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23.
2. Nel provvedimento di sospensione dell'esercizio Il Comune o l'Unione di Comuni fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità o gli inadempimenti eliminati.
3. Il Comune o l'Unione di Comuni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti:
a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarità che hanno dato causa alla sospensione medesima o non ottemperi alle disposizioni del Comune o dell'Unione di Comuni;
b) qualora per la persona fisica titolare o per uno dei soggetti indicati all'articolo 71, comma 5 del decreto legislativo n. 59 del 2010 vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) nel caso di mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui all'articolo 14 o del suo mancato rinnovo annuale;
d) in caso di svolgimento in forma continuativa o occasionale delle attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5.
Art. 23

(sostituito da art. 41 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi sostituito comma 3 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 5;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle indicate nella SCIA di cui all'articolo 5;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori, o loro rappresentanti, dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE recepita e attuata con la legge n. 52 del 1996;
f) le agenzie di viaggio e turismo che aprano sedi secondarie o filiali senza aver presentato la comunicazione di cui all'articolo 6.
2. L'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), è subordinata alla diffida amministrativa con le modalità di cui all'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative irrogate.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 24
Abrogazioni
1.
La legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo) è abrogata.
2.
L'articolo 92 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
3.
Il riferimento agli articoli 10 e 16 della legge regionale n. 23 del 1997 contenuto nella Tabella A di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 38 (Adeguamento dell'ordinamento regionale all'introduzione dell'Euro) è abrogato.
4.
La legge regionale 10 dicembre 2001, n. 46 (Modifiche alla L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo") è abrogata.
Art. 25
Norma transitoria
1. Nella fase di prima applicazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, i titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 devono regolarizzare la loro posizione relativamente a quanto previsto dall'articolo 13, presentando apposita domanda alla Provincia.
Art. 26
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 17 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) con apposito atto della Giunta regionale.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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