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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:
"1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 Sito esterno (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione). " .
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonchè con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano. " .
3.
All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole:
" orienta la propria attività al "
sono sostituite dalle parole:
" a tal fine opera con il " .

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