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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 10
1.
All'alinea del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola
" accordi "
sono aggiunte le seguenti parole:
" , tenendo conto delle valutazioni della competente Commissione consiliare, " .
2.
Il comma 3 dell'articolo 11, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:
"3. La Regione organizza, mediante apposita Conferenza, la partecipazione delle Province e dei Comuni agli accordi di cui al comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le Comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale. Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. " .

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