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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 12
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale
1. La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi regionali.
2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono definite dall'accordo di programma tra Regione, Province e Comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili) oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.
3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.
4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento a soggetti individuati secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità, inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio può essere in esclusiva. E' in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.
5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonchè riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a qualunque titolo applicano il relativo contratto nazionale di settore.
6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 Sito esterno (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).
7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà, in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.
8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della trasformazione in società di capitali o in forma consortile, lo stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'articolo 14 ter, in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli affidatari, è necessario il subentro negli obblighi delle imprese già componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite dichiarazioni di disponibilità e precise individuazioni in merito. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in questione.
9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.
10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente nei casi particolari previsti dall'articolo 14 ter.
11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprietà, gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei servizi per la medesima durata di detto affidamento. " .

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