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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 18
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole
" possono costituire "
sono sostituite con
" costituiscono "
e sono eliminate le parole
" o metropolitano " .
2.
Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3, l'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuati dagli enti locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà esclusiva degli enti stessi. Gli enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia può essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia può prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della Provincia o dei Comuni. Gli enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e del controllo complessivo della mobilità delle persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le Agenzie possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli enti locali nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore. " .
3.
All'inizio della lettera b) del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente periodo:
" gestione della mobilità complessiva, " .
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i commi 5 bis e 5 ter:
"5 bis. All'Agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può essere conferita la proprietà di detti beni.
5 ter. Le Agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate. " .

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