LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003
Art. 19
Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole
" non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
sono sostituite dalle seguenti " con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie dello Stato. " .
2.
Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:
"3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la Provincia e il Comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia, per quanto delegato, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui all'articolo 8 della presente legge nel rispetto degli accordi sottoscritti con Stato e FS spa a cui abbia aderito anche la Regione. " .