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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 2
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:
"c) sussidiarietà e liberalizzazione nel rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di concorrenza , oltre a quelli stabiliti dalla presente legge; " .
2.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:
"f) confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unità di prodotto " persona trasportata per chilometro " , al fine di rendere possibile ed incentivare la scelta delle modalità di trasporto meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie, fiscali e dei prezzi; " .
3.
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera f bis):
"f bis) favorire la priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico, su ferro e su gomma, per la mobilità pendolare, in applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla mobilità sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della mobilità (PUM); " .

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