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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 23
1.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola:
" autofilotranviario "
è sostituita dalle parole:
" di cui al presente titolo " .
2.
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:
"a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonchè predeterminata la tariffa; " .
3.
Il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:
"5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:
a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 Sito esterno (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;
c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al pubblico. " .
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti commi 5 bis e 5 ter:
"5 bis. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli enti competenti possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei Comuni montani o nei territori a bassa frequentazione possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari ed eccezionali tipologie di servizio, le Agenzie della mobilità territoriali stabiliscono, di concerto con i Comuni interessati e avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalità di espletamento e gli standard di qualità che devono essere rispettati.
5 ter. I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera b) e i servizi di cui al comma 5 bis possono essere svolti secondo le modalità di trasporto in deroga previste dall'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane). " .

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