LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003
Art. 28
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998
2.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:
"2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti di cui al presente titolo classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese: " .
3.
Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
" della delega per i servizi autofilotranviari "
sono sostituite dalle seguenti: " delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente titolo classificati " .
5.
Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
" Sono delegate "
sono sostituite da: " Spettano " .
6.
Al comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
" amministrative di competenza regionale sono delegate "
sono sostituite con la seguente: " spettano " .