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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 29
1.
Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" pubblico "
sono aggiunte le seguenti:
" secondo le finalità definite all'articolo 1. ".
2.
Alla lettera c), del comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" Traffico "
sono inserite le parole:
" e dei piani urbani della mobilità " .
3.
Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
" migliorare la circolazione delle persone e delle merci "
sono sostituite con:
" ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilità delle persone e il trasporto delle merci " .
4.
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole:
" compresi i "
sono sostituite con:
" agevolando l'accesso dei " .

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