Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

(Legge di pura modifica.

Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003

Art. 33
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito l'articolo seguente:
" Art. 32 bis
Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile
1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e bis), esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 Sito esterno (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).
2. La Giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastrutture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.
3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.
4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'articolo 35. " .

Espandi Indice