LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE) E INTERVENTI PER L'INCENTIVAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Vedi articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 14 ter, 16, 17, 18, 19, 21,22, 23, rubrica del titolo lll, 24, 25, 26, rubrica del capoll del titolo lll, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bis, 34, 37,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 62 del 28 aprile 2003
Art. 35
Modifiche all'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" competenze "
sono soppresse le seguenti: " e deleghe " .
2.
Al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola:
" risponda "
sono aggiunte le seguenti: " della corretta registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio, "
3.
Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole:
" affidamento del servizio "
sono aggiunte le seguenti: " dall'Agenzia locale oppure, ove non sia costituita, dall'ente locale competente ".