LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 , restano ferme le disposizioni statali in materia.