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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 10

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 24 MARZO 2000, N. 20, 8 AGOSTO 2001, N. 24, 25 NOVEMBRE 2002, N. 31 E 19 DICEMBRE 2002, N. 37 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE ABITATIVE

(Legge di pura modifica.

Vedi articolo 43 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20,

articoli 5, 14, 20, 27, 30, 31, 34 e 41 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24,

articoli 3, 34, 35, 36, che modifica la L.R. n. 35 del 1984, e 37 della L.R. 25 novembre 2002 n. 31 e

articoli 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 12, 16, 16 bis, 24, 25 e 27 e capo II del titolo II della L.R. 19 dicembre 2002 n. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 80 del 4 giugno 2003

Art. 6
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, le parole:
" e la conseguente risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva "
sono sostituite dalle seguenti:
" e il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza " .
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Il provvedimento, in base all'articolo 11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 Sito esterno (Norme per l'assegnazione e la revoca nonchè per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe. " .
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, è inserito il seguente comma:
"5-bis. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lettera f), qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite per la permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati. " .

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