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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 7(1)
Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneità sanitaria
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale dell'atto deliberativo della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 4, è soppresso l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 Sito esterno (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa altresì l'obbligo di rinnovo del libretto di idoneità sanitaria per il personale alimentarista in possesso, alla stessa data, di libretto valido.
3. Le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria anche dopo la scadenza dei termini di cui al comma 1, ai soggetti che prestano attività lavorativa nel settore alimentare in regioni ove sia richiesto il libretto medesimo.

Note del Redattore:

Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.

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