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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2003, n. 11

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 8(1)
Adeguamento dei Regolamenti comunali
1. I Regolamenti comunali si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di quattro mesi dalla sua entrata in vigore, trascorso il quale cessano di avere applicazione per la parte relativa al rilascio del libretto sanitario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.

Note del Redattore:

Con sentenza 26 maggio 2004 n. 162, pubblicata nella G.U. del 9 giugno 2004, n. 22, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 della presente legge, sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato in cancelleria il 25 agosto 2003.

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