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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 giugno 2003, n. 12

NORME PER L'UGUAGLIANZA DELLE OPPORTUNITÀ DI ACCESSO AL SAPERE, PER OGNUNO E PER TUTTO L'ARCO DELLA VITA, ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANCHE IN INTEGRAZIONE TRA LORO

Art. 33

(già modificato comma 1 da art. 42 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, poi lo stesso sostituito da art. 15 L.R. 23 luglio 2014 n. 20, poi modificato comma 4 da art. 19 L.R. 1 agosto 2019, n. 17, infine modificato comma 1 da art. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)

Accreditamento
1. Gli organismi pubblici e privati erogatori di servizi di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, devono essere accreditati dalla Regione al fine di beneficiare di finanziamenti pubblici. Detti organismi devono avere quale attività prevalente la formazione professionale o la produzione artistica o la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva in caso di organismi che intendano svolgere attività formative esclusivamente nell'ambito dello spettacolo. Al pari, al fine di beneficiare dei suddetti finanziamenti, devono essere accreditati i centri per l’innovazione di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2002.
2. L'accreditamento regionale costituisce il riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali di competenze, di risorse strumentali, di processo e di risultati, indispensabili per realizzare attività formative nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce criteri e requisiti per l'accreditamento degli organismi che erogano formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali nazionali. Per lo svolgimento di attività inerenti l'obbligo formativo, sono previste norme specifiche di accreditamento.
4. Il dirigente regionale competente approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce l'adeguata pubblicizzazione.
5. Le imprese e gli enti pubblici e privati, nonché le aziende pubbliche, che svolgono direttamente attività formative per i propri dipendenti e collaboratori non sono tenuti ad accreditarsi. Tali attività possono comunque beneficiare di finanziamenti pubblici.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 44 L.R. 21 febbraio 2005 n. 12, possono accedere alla formazione programmata di cui al presente articolo, erogata da organismi di formazione professionale della legge medesima, i volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla legge suddetta.

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio 2005, n. 34, pubblicata nella G.U. del 2 febbraio 2005, n. 5, ha dichiarato non fondata la questione dii legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17, 26, comma 2; 41 e 44, comma 1 lett. c) della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost. e in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione, con il ricorso notificato il 19 agosto 2003 e depositato il successivo 25 agosto.

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