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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 13

(sostituito comma 1, abrogato comma 3 da art. 53 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Subingresso
1. Al trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte si applica la disciplina di cui all'articolo 64, comma 4 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. abrogato.

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