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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2003, n. 14

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 21
Norme finali
1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna la legge n. 287 del 1991 Sito esterno, fatti salvi l'articolo 4, comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'articolo 8 della presente legge e l'articolo 9.
2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 152 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, Allegato 1 della Legge n. 59/1997 Sito esterno e numeri 18, 19, 20 e 35, Allegato 1 della Legge n. 50/1999 Sito esterno)), le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
3. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno, i requisiti prescritti ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione sono quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.
4. Il requisito consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge n. 426 del 1971 Sito esterno, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 287 del 1991 Sito esterno, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3.

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