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Documento Finanziario Storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2003, n. 29

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006

BOLLETTINO UFFICIALE n. 193 del 22 dicembre 2003

Art. 15
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di EURO 10, a norma di quanto disposto dall'articolo 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

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